Una vicenda che aveva coinvolto, nel 2015, l'allora Ente Foreste della Sardegna, per attività selvicolturali nel Marganai, suscitando grande clamore e sollevando importanti questioni gestionali e concettuali in ordine alla tutela del paesaggio e del bosco.
Ora, con una nuova norma approvata in Senato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta) viene fatta chiarezza e si afferma il principio - sostenuto dall'Ente Foreste sin da allora - che gli attuali vincoli a tutela del bosco vengono rispettati quando gli interventi sono "tagli colturali" autorizzati dalle autorità competenti.
La novità
Lo scorso 27 settembre, come annunciato dalla rivista di scienze forestali Sherwood, è stato approvazione l'emendamento al “Decreto Asset” presentato al Senato dal presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare per superare il problema del “doppio vincolo” paesaggistico, che negli ultimi anni aveva creato numerosi problemi nella gestione forestale. Il "caso Marganai" nel 2015 aveva suscitato l'attenzione nazionale del mondo forestale e non solo, pare trovare finalmente un esito, anche legislativo, che mette la parola fine su un caso su cui, evidentemente, l'operato dell'Ente Foreste della Sardegna era in linea le esigenze di tutela del bosco e con le sue funzioni produttive.
Nel merito: l’emendamento approvato apporta una piccola modifica normativa al Codice dei beni culturali e del paesaggio risolutiva di una situazione che si trascina ormai da anni: all'articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice - la norma che descrive le deroghe alla preventiva autorizzazione paesaggistica - si esplicita chiaramente che tali deroghe, che fino ad oggi valevano soltanto per i boschi vincolati dall’articolo 142 (Aree tutelate per legge) verranno estese anche ai boschi vincolati dall’articolo 136 (quelli ubicati nelle aree considerate di “notevole interesse pubblico”) e definite da decreti ministeriali specifici: le foreste sottoposte a "doppio vincolo" paesaggistico.
Così, le pratiche selvicolturali potranno esser considerate “tagli colturali” per entrambi i vincoli paesaggistici (articolo 142 e articolo 136) e pertanto non necessiteranno di alcuna autorizzazione paesaggistica (se interventi selvicolturali coerenti con tutte le normative ed eventuali piani paesaggistici vigenti).


