Le prescrizioni costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale, nonché di altri usi del suolo, da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che siano sottoposti a vincolo idrogeologico. Tali norme devono essere, inoltre, applicate ai boschi ed ai pascoli, non soggetti a vincolo idrogeologico, appartenenti agli enti pubblici, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore.
L’obiettivo è quello di evitare i danni pubblici causati da dissesti idrogeologici quali, in particolare, la perdita di stabilità dei terreni e il turbamento del regime delle acque.
Tute le attività disciplinate dal P.M.P.F. sono consentite, a condizione che vengano eseguite così come prescritto, ad eccezione delle attività specificate all’art. 2 che necessitano delle autorizzazioni da parte del corpo forestale dell’assessorato regionale dell’ambiente.
