In definitiva gli interventi previsti nel Marganai contribuiscono alla variabilità del paesaggio ed alla biodioversità, non alterano in modo permanente lo stato dei luoghi e l’assetto idrogeologico.
Il Registro Nazionale dei paesaggi storici istituito presso il MIPAAF chiarisce d’altronde che il valore storico più ancora che quello naturale è alla base della conservazione del paesaggio italiano. E la storia del Marganai, che piaccia o meno, non può prescindere dalle attività selvicolturali così come da quelle minerarie. Per il futuro ovviamente il discorso è diverso.
Il provvedimento di sospensione dei lavori del Soprintendente
La sospensione dei lavori del Marganai è stato annullata dallo stesso Soprintendente F.Martino, con una nota del 5 novembre, in cui lo stesso la dichiara tamquam non esset (come se non esistesse). Anche se alcuni organi di stampa che attaccano l'Ente Foreste non lo precisano, le cose stanno così: la stessa Soprintendenza è infatti in attesa che il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias si pronunci sulla effettiva necessità di sottoporre interventi selvicolturali (come quelli in questione) ad autorizzazione paesaggistica o se - in alternativa - si applichino invece i casi di esenzione previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Quindi: è scorretto affermare che i lavori sono sospesi su provvedimento del Soprintendente, chi lo fa a mezzo stampa disinforma; è corretto invece affermare che i lavori sono sospesi per scelta (opportuna) dell'Ente Foreste, onde consentire approfondita disamina, anche di carattere normativo, che fughi ogni dubbio sulla bontà di quanto sin qui fatto (sotto tutti gli aspetti, quelli tecnici in primis).
La normativa applicabile, nella prassi e nella teoria
- L’Ente Foreste ha da sempre sostenuto, ovunque nei territori amministrati (220.000 ettari) ed anche in aree sottoposte a vincoli paesaggistici di vario tipo, che agli interventi selvicolturali e ai tagli colturali in bosco si applichi l’art. 149 comma 1 del D Lgs 42/2004, secondo cui l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta. Questa visione è stata sostenuta in passato (ed anche recentemente - proprio sul secondo stralcio operativo del Piano di gestione del Marganai - che prevedeva un intervento infrastrutturale).
- Sostenuta dal parere espresso dagli stessi Uffici della Tutela del Paesaggio della Regione, che nella relazione tecnica illustrativa trasmessa alla Soprintendenza recita che nel progetto ”sono previsti, inoltre, interventi di tutela forestale e selvicoltura, non soggetti a richiesta di autorizzazione paesaggistica”.
- Di uguale tenore numerose altre autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Anche il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) ha comunicato che la Soprintendenza, prima della vicenda Marganai, aveva sempre operato in perfetta sinergia con l’Autorità forestale, condividendo le valutazioni nella forma e nel merito e che non risulta che a livello regionale siano mai state sollevate le eccezioni che stiamo affrontando oggi.
- Richiamando anche Pronuncia Corte Costituzionale 14-1996 il CFVA chiarisce che l’interesse di preservazione del bosco, considerato nel suo insieme come entità permanente e dinamica e non come una realtà statica e immutabile nel tempo o come singoli alberi che lo compongono, perseguibile anche attraverso tagli di utilizzazione, coincide con l’interesse paesaggistico; in tal senso l’autorizzazione paesaggistica viene a sovrapporsi e reiterare quella forestale.
- Il CFVA (autorità forestale di riferimento per la vigilanza e tutela dell’ambiente) ha inoltre ribadito la legittimità del Piano di Ripristino del governo a ceduo, con una nota del 27.11.2015 indirizzata anche alla procura della repubblica ed al MIBAC, in cui fa particolare riferimento alla definizione di taglio colturale contenuta nella legge 227/2001, ponendola in relazione con numerose sentenze pronunciate in diversi tribunali di eguale tenore.
- In pratica esiste una grossa differenza fra un “taglio di utilizzazione del bosco” (taglio colturale) e la “trasformazione” permanente del bosco con eliminazione della intera pianta (comprese le radici) che quindi non potrà più rigenerarsi.
La stampa non fa corretta informazione
Quando la stampa parla di ettari “rasi al suolo” e di “disboscamento” nel Marganai non vuole forse far credere che le piante vengono eliminate definitivamente, estirpate e comunque private della capacità di rigenerarsi e di ricreare nel breve periodo il bosco, come avviene invece in un ceduo di leccio?
-Va inoltre categoricamente smentita la falsa informazione secondo la quale il Piano di ripristino del governo a ceduo ed il piano particolareggiato debbano essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Così come è del tutto inverosimile che tale affermazione, frutto di un errore marchiano, sia attribuibile al Soprintendente (peraltro assolutamente non competente ad esprimersi sulla materia) il quale ha presenziato, in data 30 Settembre, ad una riunione ufficiale in cui gli uffici titolari del procedimento di VAS hanno confermato che la VAS non è necessaria (T.U. 152/2006 art. 6 comma 4 c-bis e successivo D.L.91/2014 convertito dalla L. 116/2014). D.Lgs 152_2006 (estratto parte sulla VAS).
Assoluta trasparenza dell'Ente Foreste vs. poca chiarezza della norma
Questo basta per dimostrare l’assoluta trasparenza dell’operato dell’Ente Foreste che proprio per il Marganai ha sottoposto il Piano di gestione a tutte le amministrazioni ritenute competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni: Corpo Forestale, Provincia, Servizio valutazione Impatti Ambientali, Comune e - per il secondo stralcio operativo - Ufficio Tutela del Paesaggio.
- Il fatto che gli uffici regionali competenti per la tutela del Paesaggio non si siano ancora pronunciati, è indice della poca chiarezza interpretativa della norma in materia di paesaggio e sugli iter procedurali da seguire.
- L’Ente Foreste auspica che sia fatta chiarezza quanto prima per comprendere come operare nei 220.000 ettari amministrati (ed in generale nell’intero territorio regionale) per interventi selvicolturali di qualsivoglia genere, dall’avviamento all’alto fusto, ai diradamenti, alle ceduazioni.
Illustri e competenti pareri
Su questi temi e proprio sul Marganai si era già espresso - a titolo gratuito - anche su SardegnaForeste il Prof. mauro Agnoletti, uno dei massimi esperti in materia di paesaggio forestale, rassicurando chi pensa che i boschi della Sardegna siano in pericolo e ricordando che il paesaggio forestale unico che caratterizza il nostro paese è fatto di formazioni e boschi non di origine naturale, ma frutto dell’opera dell'uomo nel corso dei secoli: il "governo a ceduo" rientra tra le pratiche connaturate alla storia del paesaggio italiano e non appare corretto demonizzare una modalità di gestione attiva e sostenibile del bosco, che oggi interessa poco più di 100.000 ettari in Sardegna.