U.P.D. - Ufficio per il procedimento Disciplinare

Ultimo aggiornamento: 
06/06/2019

La materia disciplinare nel pubblico impiego

Spesso è sotto i riflettori dell’opinione pubblica la questione disciplinare nelle Pubbliche Amministrazioni: ciò ha portato a vari interventi legislativi: nel 2009 con il D.Lgs. n.150/2009, più recentemente con la Legge 124/2015 (Legge Madia), che prevede all’art. 17 comma 1, la lettera s) “l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate a rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare“. Successivamente all’emanazione delle legge delega n. 124/2015, alcuni gravi episodi di assenteismo in alcune amministrazioni pubbliche, di ampia eco sulla stampa, avevano spinto il Governo ad emanare il D.Lgs. 116/2016, con una evidente valenza anticipatoria, rispetto all’attuazione più ampia e completa della delega.

Il procedimento disciplinare è stabilito dall’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 (il Testo Unico sul Pubblico Impiego) al quale si fa rinvio, e dalla normativa vigente che - nella materia - si imponga con carattere di imperatività

 

L'UFFICIO per i PROCEDIMENTI DISCIPLINARI dell'Agenzia (UPD)

La competenza ad esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti non-dirigenti dell’Agenzia (in tutte le ipotesi di infrazione per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale al dipendente) è attribuita al Direttore Generale, che assume le funzioni dell’ufficio dei procedimenti disciplinari (art. 55-bis, iv comma, D. Lgs. 165/2001, s.m.i.). Nelle altre  tipologia di infrazioni (sanzioni sino al rimprovero verbale) è invece competente il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente.

Nell’esercizio di tale funzione il Direttore Generale è supportato da due dirigenti e due quadri, individuati con sua determinazione e scelti, in via preferenziale, in base al possesso di specifiche competenze in materia di diritto del lavoro e sindacale. Essi svolgono tale compito nell’ambito dei doveri d’ufficio e in forza dell’ordinaria retribuzione, per un periodo continuativo non superiore a tre anni

TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Aquisita conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente lo segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’Uuficio UPD.

L’UPD, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia da altra fonte avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.

Fatti salvi i casi in cui il procedimento disciplinare abbia avuto origine a seguito della segnalazione di altro dipendente la cui identità deve rimanere riservata, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

L’UPD conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. 

 

Codice di Comportamento dei dipendenti regionali

Il Codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 3/7 del 31.1.2014 ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", trova diretta applicazione per tutto il personale dell'Agenzia Forestas.

Gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire, mediante lo strumento del codice di comportamento, sono:

  • assicurare la qualità dei servizi
  • prevenire i fenomeni di corruzione
  • garantire il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico 

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è anche rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1 (licenziamento).

 

Iter di approvazione e validità

È stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014  il  Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate [file .pdf]  che rientra nel Piano triennale per la Prevenzione della corruzione come previsto dalla Legge n.190/2012 e dalle successive disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dalla ex CiVIT (Autorità nazionale Anticorruzione).  

Residua in capo all'Agenzia la possibilità di proporre integrazioni al codice vigente, con l'aggiunta di ulteriori indicazioni e regole di condotta, in considerazione delle peculiari attività svolte.

Si evidenzia che ai sensi e per gli effetti della norma citata, in capo alla Commissione di Disciplina residua esclusivamente la competenza conciliativa nelle fasi preliminari del procedimento, prevista agli articoli 54 (comma 6) e 56 del C.I.R.L. 1997-1999.

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