Il Comitato territoriale

Ultimo aggiornamento: 
08/04/2020

Sono organi dell’Agenzia:

  • l'Amministratore unico;
  • il Collegio dei revisori dei conti;
  • il Comitato territoriale. 

PREROGATIVE del Comitato Territoriale (art. 44 Legge Forestale)

Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive, in particolare raccordando l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte. 
Inoltre esprime parere sullo statuto e sulle sue modifiche nonché sul programma triennale e annuale delle attività.

Si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente ed assume validamente i propri pareri se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. 
I pareri sono assunti a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente). 

I pareri del Comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta formalizzata al Presidente dall'Amministratore Unico, decorsi i quali si prescinde dalle stesse. 

Composizione

Il Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali scelti tra i sindaci  in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia.
Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, l'Amministratore unico. Il Direttore generale dell'Agenzia funge da  segretario del Comitato. 

 

I componenti del Comitato

  • Sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale e decadono allo scadere del mandato elettivo;
  •  Svolgono i compiti previsti dalla Legge forestale regionale e dallo Statuto Forestas, a titolo gratuito (compete il solo rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dall’art. 6 della Legge regionale n. 20/1995 e ss.mm.ii.) 
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