Riprendiamo con questo breve approfondimento i dati di un recente aggiornamento delle informazioni pubblicate dall'Assessorato Regionale Difesa Ambiente.
LA Rete Natura 2000
Si tratta del principale strumento della politica comunitaria per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" proprio per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di importanza Comunitaria (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione degli uccelli selvatici. Come previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat, è in corso il processo di trasformazione dei SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC): la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito-specifiche e offre una maggiore certezza per la gestione della rete
il suo ruolo strategico
L'importanza della Rete N2000 è legata al raggiungimento dell’obiettivo originario: arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020. In Sardegna sono stati designate 89 ZSC, e rimangono ulteriori 8 SIC in attesa di completamento del processo.
A chi spetta la gestione delle aree?
- La Gestione della Rete Natura 2000 è preminentemente in capo allo Stato e alle Regioni. La gestione si sostanzia in:
- conservazione dei siti (degli habitat e delle specie che li caratterizzano), fissando obiettivi di conservazione specifici
- adozione delle relative misure di conservazione (declinati in Piani di gestione, ora man mano integrati da format obiettivi e misure)
- approvazione (da parte delle Regioni) delle misure di conservazione
- individuazione dei soggetti gestori, che possono essere solo soggetti pubblici e non privati - finanziando l’attuazione delle misure con i propri bilanci regionali, anche mediante fondi europei e statali.
Quali soggetti possono svolgere la funzione di enti gestori ?
Possono svolgere la funzione di enti gestori (delegati):
- Enti pubblici in forma singola o associata (enti locali come comuni, unioni di comuni, associazioni diverse dalle unioni di comuni, città metropolitane, province, agenzie regionali, associazioni tra queste tipologie di enti o con gli stessi parchi/aree protette).
- Enti Parco e Aree Marine Protette, per siti Natura 2000 sovrapposti in tutto o in parte agli stessi parchi e AMP (in questo caso i soggetti gestori sono designati direttamente dal Ministero dell’Ambiente)
- Parchi regionali, per siti Natura 2000 sovrapposti in tutto o in parte agli stessi parchi (l’ente gestore è designato dalla Regione)
E se non sono individuati enti gestori locali (comuni o unioni)?
Se non sono individuati enti gestori locali, la gestione rimane in capo alla Regione.
Cosa possono fare gli enti gestori (pubblici) una volta avviate le proprie attività?
Gli enti gestori pubblici, se attivati, possono mediante programmi basati sull’attuazione delle misure di conservazione e l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti, coinvolgere anche soggetti privati (ma solo dopo la costtuzione degli enti gestori) secondo la disciplina vigente del codice dei contratti, oppure i soggetti titolari di proprietà privata o di qualsiasi altro diritto ed uso sulle superfici sottoposte a tutela (ad esempio nella gestione del suolo, del pascolo, nell’ agricoltura sostenibile). Sono sempre fatti salvi gli usi civici.
Gli enti gestori (sempre e solo dopo essere stati costituiti da soggetti pubblici) possono inoltre stipulare successive forme di collaborazione e partenariato con altri soggetti, pubblici e privati, quali enti di studio e ricerca, centri di educazione ambientale, opertori del territorio (ad esempio guide ambientali e turistiche, cooperative sociali ma non solo) purché tali collaborazioni siano mirate al perseguimento degli scopi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000.
Perchè i soggetti gestori devono essere enti pubblici?
Non sono previste alternative - i soggetti gestori devono essere enti pubblici per due motivi principali:
- i fondi che la Regione Sardegna può erogare per la gestione di Natura 2000 consentono il trasferimento di risorse solo verso enti pubblici, che rispondono della responsabilità dell’utilizzo delle risorse e rendicontano alla Regione la spendita e le azioni concrete realizzate, con specifici obiettivi di mantenimento o di miglioramento delle condizioni ecologiche dei siti
- la gestione di siti Natura 2000 comporta anche la presa in carico di procedimenti amministrativi che solo un ente pubblico può assicurare (ad esempio appalti di lavori, servizi, forniture ma anche pareri in procedimenti autorizzativi o la presa in carico del procedimento di valutazione di incidenza ambientale purchè l’ente gestore sia adeguatamente strutturato).
Per approfondimenti
Visita la pagina SIC, ZSC e ZPS su SardegnaAmbiente.it



