Whistleblow è un termine inglese che vuol dire "fischio". Whistleblower (letteralmente: colui che segnala con un fischio) è dunque un informatore che, venuto a conoscenza di un episodio di illecito reale o potenziale, segnala quanto accaduto (o avvisa che sta per accadere).
In Italia, con l’entrata in vigore della Legge n. 190/2012, è stata disposta una disciplina per la protezione del pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione, segnala condotte illecite di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Tutela del dipendente che segnala illeciti
La legge tutela dunque il dipendente pubblico che segnala un illecito nel caso in cui, a motivo della segnalazione, risulti poi vittima di atti ritorsivi nei suoi confronti quali, ad esempio: l’essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa che possa avere su di lui effetti negativi, diretti o indiretti.
Tali tutele, tuttavia, non sono garantite nei casi in cui venga accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi mediante la denuncia ovvero venga accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Il verificarsi di episodi simili potranno essere comunicate direttamente all'ANAC che, con la determinazione n. 6 del 28.04.2015, ha divulgato sul tema apposite linee guida reperibili on-line a questo link:
- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015: Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015]
Linee guida della R.A.S.
Anche la Regione Sardegna ha adottato delle proprie linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 54-bis: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, articolo introdotto dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017), con la:
Anonimato e riservatezza: qual’è la differenza?
Il timore di avere delle sgradevoli ripercussioni sul luogo di lavoro è la prima causa che blocca la volontà del dipendente di segnalare. Per questo motivo la legge impone che l’amministrazione assicuri, nel trattare la segnalazione, la massima riservatezza dell’identità di chi segnala in ogni fase del procedimento e sottrae la segnalazione dall'accesso agli atti di cui alla Legge n.241/1990.
La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nell’ipotesi di cui all’art. 54 –bis del D.lgs. 165/2001 (rubricata «dipendente pubblico che segnala illeciti») quella del soggetto che non si renda individuabile.
Poiché, dunque, il presupposto per la garanzia della riservatezza è che il segnalante faccia conoscere la propria identità, questa disciplina sulla segnalazione degli illeciti non potrà trovare applicazione nei casi di segnalazioni anonime, che restano comunque possibili purché adeguatamente dettagliate e circoscritte quanto alla ricostruzione dei fatti, riconducendoli a contesti spaziali e temporali determinati.
Come fare per segnalare un illecito?
È possibile trasmettere segnalazioni di illeciti in via telematica oppure in forma cartacea in forma anche anonima.
Per l’invio di una segnalazione in forma telematica -->> cliccare qui <<-- (possibile l'invio anche in forma anonima)
(collegamento al WHISTLEBLOWING PA, il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione, piattaforma per le segnalazioni del Whistleblowing, predisposta dall’organizzazione Transparency International Italia).
COME FUNZIONA
Una volta effettuata la segnalazione il sistema fornirà al segnalante un codice identificativo (key code) che dovrà essere accuratamente conservato poichè, successivamente, non potrà essere recuperato.
Tale Codice Identificativo (key code) servirà poi al segnalante per conoscere lo stato della segnalazione e comunicare (riservatamente) con il responsabile per la prevenzione della corruzione.
Tutela dell'identità del segnalante telematico attraverso la rete TOR
Il segnalante può utilizzare, a massima tutela sul suo anonimato, un apposito browser scaricabile da questo link https://www.torproject.org/download. Il browser TOR (basato su Mozilla Firefox) garantisce l'intracciabilità del segnalante, rendendo impossibile al destinatario e a tutti gli intermediari la tracciabilità dell'indirizzo IP di trasmissione della segnalazione. Approfondimenti sulla rete TOR: https://www.torproject.org, wikipedia,
Informare il responsabile Anti-Corruzione
È possibile trasmettere la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia anche in forma cartacea utilizzando i seguenti moduli: