Come RICHIEDERE l'uso PASCOLIVO o le fide pascolo nei TERRENI GESTITI da FORESTAS

Ultimo aggiornamento: 
28/05/2019
Pascolo al tramonto, tacchi d'Ogliastra (foto C.Mascia)

INFORMAZIONI GENERALI

Il pascolo può essere esercitato nei boschi, nelle formazioni a macchia mediterranea, nelle garighe, nei pascoli arborati, nei pascoli ed incolti produttivi, così come definiti dalla normativa vigente.

Si fa particolare riferimento alla Legge forestale della Sardegna (L.R. 8/2016 e successive modifiche) al D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018Testo Unico in materia di foreste”, all’art. 3 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24 del 23 agosto 2006, agli artt. 9 e 10 della L.R. 9 febbraio 1994, n.4 per le aree interessate dalla presenza di sughera.

 

CARICO DI BESTIAME

Il carico mantenibile di bestiame nei boschi e nelle altre aree forestali di proprietà della Regione, di Comuni ed altri Enti è specificato in appositi documenti di Pianificazione (Piani forestali particolareggiati approvati,  che definiscono il carico mantenibile sulla base del valore pastorale dei soprassuoli forestali e di parametri gestionali ed infrastrutturali delle aree) o di Piani di pascolamento redatti da o per conto dell’Agenzia, che dettagliano i carichi mantenibili. In assenza di documenti pianificatori, il carico di bestiame massimo ammissibile è stabilito sulla base della tipologia di soprassuolo e/o della specie pascolante, distinguendo tra boschi e nelle aree a macchia mediterranea, garighe, pascoli arborati e cespugliati, pascoli nudi e incolti produttivi, secondo le norme dettate dalle P.M.P.F.   In mancanza di specifico provvedimento degli  STIR (Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale) il carico è stabilito per tutto l’anno come dagli articoli 25 e 26 delle PMPF per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio.
Il pascolo nelle sugherete - inoltre - è regolato dalle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 della L.R. 4/94  (allegato A).

CASI PARTICOLARI

Il pascolo suino è ammesso esclusivamente in aree recintate secondo quanto disposto dalla vigente normativa sanitaria.

Il pascolo è in ogni caso vietato:

  • nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure percorsi dagli incendi ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000, e comunque fino a che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
  • nei boschi adulti troppo radi e deperienti, fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi.

Il transito degli animali all’interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

Il pascolo caprino nei terreni gestiti dall’ Agenzia potrà essere autorizzato, con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale competente, previa acquisizione dell’autorizzazione del C.F.V.A. e osservando le norme dettate dal titolo I art. 26 delle PMPF (allegato A). La richiesta va inoltrata da parte dell’interessato al Corpo Forestale direttamente o per il tramite del Servizio Territoriale competente dell’Agenzia Forestas

Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 (S.I.C./Z.S.C. Dir. 92/43/CEE e Z.P.S. Direttiva 2009/147/CE) e nei territori compresi all’interno di aree naturali protette, Oasi di protezione faunistica (L.R. 23/98), Riserve e Parchi Nazionali (L. 394/91), Riserve e Parchi Regionali (L.R. 31/89), o comunque sottoposti a specifiche misure di tutela, l’attività di pascolo dovrà essere attuata secondo le previsioni dei relativi Piani di Gestione e Regolamenti. 

LA PROCEDURA

L’uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas: modalità e criteri per la richiesta e l'eventuale concessione, sono parte di un procedimento allegato a questa scheda.

BENEFICIARI

Possono presentare richiesta/ manifestazione d'interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che siano: imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti, società agricole, oppure associazioni temporanee di scopo (i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati) o cooperative agricole e silvoforestali.

Non possono ottenere la concessione al pascolo: chi si trovi in situazione di morosità, anche parziale, coloro per i quali l’Amministrazione abbia iniziato procedimenti di recupero crediti o di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o chi abbia in atto vertenze senza esito positivo di conciliazione. Sono inoltre eclusi: aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite verso l’Amministrazione; i dipendenti dell’Agenzia Forestas che prestino la propria opera nei cantieri in cui ricade la concessione;  casi in presenza di concessioni per l’utilizzo di altri terreni da parte del Comune o altri Enti pubblici.

Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in distinte formule contrattuali: 

  • durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con tacito rinnovo di un ulteriore anno;
  • per parti di anno, qualora la natura del soprassuolo e le esigenze di rinnovazione del soprassuolo o del cotico erboso richiedano un periodo di sospensione del pascolamento;
  • durata pluriennale con decorrenza dal 1 gennaio del primo anno al 31 dicembre dell’ultimo anno.

Costi ed oneri, Pagamenti

Gli oneri di fida pascolo saranno calcolati mediante l’applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di armento, approvati con delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia con cadenza almeno triennale .   Il pagamento degli oneri potrà avvenire anche suddividendo l’importo annuale in 2 rate anticipate rispetto alla frazione di canone che si intende pagare, e può essere effettuato con uno dei seguenti metodi:

BONIFICO BANCARIO

con versamento della quota indicata  nella lettera di richiesta pagamento sul seguente conto
- c/c ordinario: n. 70687051
- IBAN : IT 93 F 01015 04801 000070687051    intestato a:
Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna - FoReSTAS

CONTO CORRENTE POSTALE
Intestazione: Agenzia Forestas – Viale Merello 86 – Cagliari    
Numero conto: 23417074

BANCOMAT/CARTA DI CREDITO TRAMITE POS
Il pagamento può essere eseguito anche mediante POS (con bancomat e/o carta di credito) direttamente nei servizi territoriali se dotati di tale servizio funzionante; è preferibile verificarne l’esistenza o il funzionamento prima di recarsi sul posto, contattando la sede.

Il Servizio Territoriale competente dovrà, a seguito dell’avvenuto pagamento da parte del concessionario, emettere fattura per quanto incassato. Non è permesso introdurre il bestiame al pascolo prima di aver trasmesso copia del pagamento all’Agenzia

COME PRESENTARE RICHIESTA O ISTANZA

  • Nelle aree del demanio comunale, gestite dall’Agenzia in base ad una concessione da parte del Comune, l’Agenzia notifica al Comune le aree interessate al pascolo, la eventuale suddivisione in lotti, i carichi di bestiame mantenibili. I soggetti beneficiari verranno individuati direttamente dall’Amministrazione Comunale, che trasmetterà all’Agenzia apposita graduatoria di merito per l’assegnazione della fida.
  • Nelle aree del demanio forestale regionale, il Servizio territorialmente competente dell’Agenzia pubblica entro il mese di Ottobre un AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione dei lotti disponibili.  Tale bando indica le aree di interesse pastorale, la eventuale suddivisione in lotti, il carico mantenibile, le modalità di partecipazione ed i criteri di assegnazione. In questi casi, il pando è pubblicato sul sito web dell’Agenzia. Gli interessati presentano istanza al Servizio Territoriale che ha emesso il bando, che entro 30 giorni dal termine, provvederà ad individuare gli idonei alla concessione. La procedura di assegnazione potrà essere uniformata a quelle per le arre comunali, su decisione del Servizio Territoriale competente. 

I criteri sono sempre pubblicati nel bando e rispettano il regolamento allegato a questa scheda.

TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO

Dopo la scadenza del bando, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

COME COMUNICARE ALL'AGENZIA

Le comunicazioni all’Agenzia potranno essere effettuate:

  • a mezzo raccomandata A/R al Servizio Territoriale dell’Agenzia competente per territorio
  • consegnando a mano al protocollo del Servizio Territoriale dell’Agenzia o presso la sede del Complesso Forestale competente per territorio (che provvederà a registrarla sul proprio protocollo e inoltrarla al Servizio Territoriale);
  • via PEC all’indirizzo del Servizio Territoriale dell’Agenzia competente per territorio.

DOVE ed A CHI RIVOLGERSI per avere INFORMAZIONI

  • Uffici al pubblico (URP Territoriali) come indicati qui, oppure:
  • Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) della Direzione Generale Forestas
    Telefono: 070.2799299   - email:  urp@forestas.it

ORARI: dal Lunedì al Venerdì (dalle 11 alle 13) ed inoltre, il martedì e mercoledì pomeriggio (dalle 16 alle 17).

STRUTTURA TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Sono titolari del procedimento i Servizi che per competenza territoriale producono il bando.  Il Servizio Tecnico della Direzione Generale coordina e supervisiona. 
Rivolgersi dunque ai Servizi Territoriali che pubblicano i bandi, contattabili direttamente attraverso i numeri telefonici indicati nelle pagine di Organigramma Agenzia Forestas.

ATTI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO

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