Il diritto di accesso

Ultimo aggiornamento: 
07/01/2016

La Regione favorisce la circolazione e la diffusione delle informazioni in proprio possesso, garantisce la conoscenza degli atti e dei documenti amministrativi nei modi previsti dalla Legge regionale n. 47 del 1986 e dalla "Direttiva in ordine all'attuazione del diritto di informazione, accesso e comunicazione e al funzionamento della Rete degli Uffici relazioni con il pubblico".

Il diritto di accesso

Esercitabile da tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è previsto per quelle categorie di documenti che, non avendo carattere generale e quindi, non producendo effetti sulla generalità dei cittadini, sono conoscibili solo tramite specifica richiesta di accesso.
La richiesta di accesso può essere effettuata, oltre che per iscritto, verbalmente, o per via informatica, indicando ogni riferimento utile all'individuazione dell’atto o del documento oggetto della richiesta e le motivazioni della stessa.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali spetta a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Se la richiesta è presentata verbalmente, ma la sua natura impone particolari accertamenti o valutazioni, sarà necessario presentare la domanda in forma scritta.

L’URP informa l’utente sulle modalità di accesso, sui costi relativi al rilascio di copie e consegna all’interessato una ricevuta comprovante la data di presentazione della richiesta con l’indicazione del numero di protocollo . Dalla data del protocollo decorrono i 30 giorni previsti per la conclusione del procedimento.

Le richieste di accesso possono essere presentate in carta libera oppure utilizzando la modulistica per le richieste di accesso. Consultare le pagine "come fare per" e Normativa di riferimento della Regione

Il diritto all’informazione ed Accesso Civico

L’URP accoglie le richieste di visione e di rilascio delle copie dei documenti aventi carattere generale o già pubblicati, che sono per loro natura pubblici e divulgabili (tutta l’attività e i documenti della Giunta regionale, della Direzione generale e dei servizi dell'Ente Foreste).
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

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