Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 
01/09/2022

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

 

Cosa è l'accesso civico

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino atti, documenti ed informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

 

Cosa è l'accesso civico "generalizzato"

L’accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione:

  • a differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela soltanto il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
  • a differenza, invece, del diritto di accesso civico “semplice”, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza) consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

 

Cosa non è l'accesso civico

L’accesso civico, non deve essere confuso con il diritto di accesso agli atti (diritto di accesso procedimentale o documentale): per effettuare l’accesso civico non c’è bisogno di provare alcune interesse nei confronti dell’informazione richiesta; nel diritto di accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990, invece, è prevista la verifica di una situazione legittimante in capo al soggetto che fa la richiesta, nel senso che quest’ultimo deve avere un interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti del documento che richiede.
In sostanza, è necessario distinguere tra quanto è oggetto di pubblicazione per legge (per cui vale la disciplina dell’accesso civico) e tutto il resto, per cui si dovrà fare riferimento ancora alla disciplina del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 241 del 1990.

Procedura

La richiesta di accesso civico si sostanzia nella richiesta di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, e deve essere indirizzata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione che, spesso, coincide con la figura del responsabile della prevenzione della corruzione.
La richiesta può essere indirizzata a mezzo e-mail, oppure PEC (posta elettronica certificata) posta ordinaria o consegnata al più vicino URP.   La richiesta di accesso civico è gratuita.

Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della trasparenza è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul proprio sito e contestualmente comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente, o allegando il documento richiesto, più semplicemente, indicando il relativo collegamento ipertestuale utile per reperire quanto richiesto sul web.

 

Registro degli accessi

 

Soggetto con potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta (art. 5, comma 4, D.lgs. 33/2013)

Il potere sostitutivo è attribuito al Direttore Generale, che provvederà a trasmettere l'istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell'accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.

 

Modulistica di riferimento

 

Avvisi

Avviso per la trasparenza amministrativa art. 10 D.lgs 33_2013 [file .pdf]

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URP